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05-03-2010 – a cura della Redazione di CONCILIA
"MEDIAZIONE CIVILE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (n. 53 del 5-3-2010) IL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28 SULLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 19 FEBBRAIO 2010."
NOVITA'
Con la pubblicazione in G.U. della tanto attesa normativa sulla mediazione dei conflitti di natura civile e commerciale inerenti a diritti disponibili il cerchio si è chiuso. Le nuove norme sulla mediazione finalizzata alla conciliazione al fine di deflazionare i processi e di diffondere la cultura del ricorso a metodi alternativi, entreranno in vigore il 20 marzo 2010; tranne la norma di cui all’art. 5, comma 1, che prevede varie ipotesi di obbligo di tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, la cui efficacia è stata posticipata al 6 marzo 2011 (dopo 12 mesi dalla pubblicazione di oggi). Dopo di che, quindi, il tentativo di mediazione presso gli organismi pubblici o privati accreditati costituirà condizione di procedibilità nelle seguenti materie: affitto di aziende, comodato, condominio, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, divisioni, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, successioni ereditarie.
Si ricorda che lo schema di D. Lgs. del 28 ottobre 2009, concretizzazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 69 del 2009 (art. 60) è stato modificato anche sulla scorta dei successivi pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.
Si attende adesso, a breve, la successiva normativa da parte del Ministero della Giustizia (uno o più Decreti Ministeriali) al fine di concludere l’iter legislativo inerente l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commerciale.
Questo innovativo decreto segna una svolta epocale nel sistema giudiziario italiano.
Lo stesso acronimo di ADR, tradotto dall'inglese come "risoluzione alternativa delle controversie", alla luce di tale decreto apre l'orizzonte alla giustizia complementare e integrativa rispetto alla tradizionale gestione della giustizia ordinaria.
L'introduzione della mediazione civile, offrendo l'opportunità di evitare l'azione civile, contribuisce a deflazionare i carichi giudiziari esistenti e al contempo a ridurre le sopravvenienze.
Tra le novità introdotte dalla norma si ricordano:
Obbligo di informazione dell’avvocato al cliente. Al conferimento dell’incarico l'avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito, per iscritto, della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. E’ annullabile il contratto stipulato in violazione di tale informativa.
Obbligatorietà. Il “risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti” è stato inserito tra le materie per cui il tentativo di mediazione, presso gli organismi accreditati, costituisce condizione di procedibilità (art. 5, comma 1).
Mancata partecipazione. Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ex art. 116 comma 2°c.p.c.) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione.
Proposta del mediatore. Qualora l’accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore può formulare a sua discrezione una proposta conciliativa. Se invece c’è richiesta concorde delle parti tale possibilità diviene obbligo.
Organismi di mediazione iscritti al Registro. Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.
I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati da decreti ministeriali appositi in corso di emanazione. Gli Organismi pubblici di mediazione potranno essere iscritti a tale suddetto Registro a semplice domanda (es.: Camere di Commercio, Consigli degli Ordini degli avvocati); mentre per gli altri Consigli degli Ordini professionali sarà necessaria una previa autorizzazione del Ministero della Giustizia e avranno competenza solo su particolari materie.
Invito del giudice alle parti. Il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’ istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Mediatori. Solo i mediatori, che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da Enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia e sono iscritti alle liste degli Organismi accreditati al Registro tenuto presso lo stesso Ministero, possono gestire procedure di mediazione.
Clausole contrattuali. Se lo statuto o il contratto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, l ’arbitro o il giudice assegna il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione davanti ad un organismo.
Avvio della domanda. La domanda si avvia tramite il deposito di un’istanza presso l’organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa l’incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
Durata della mediazione e primo incontro. Dal deposito della domanda la procedura ha una durata non superiore a quattro mesi.
Regolamenti degli organismi. Il regolamento che si applica è quello dell’organismo prescelto, il quale deve garantire la riservatezza del procedimento e l’imparzialità e l’idoneità al corretto svolgimento dell’incarico del mediatore nominato.
Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale. Il mediatore è tenuto all’obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare, (così come chiunque opera all’interno dell’organismo). In giudizio non possono essere utilizzate le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso di tale procedimento.
Credito d’imposta. Alle parti che corrispondono l’indennità prevista è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
Incentivi fiscali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.
Impatto sulle spese processuali. Se le parti sono concordi nel richiedere la proposta del mediatore e questa coincide interamente al giudizio, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta. Quando il giudizio non corrisponde interamente alla proposta, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può tuttavia escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice.
Verbale di accordo. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Tale verbale ha valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Proposta in caso di insuccesso. Se la conciliazione non riesce, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
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